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Malato in carcere: come si ottiene la custodia in luogo di cura

Aggiornato il 4 min di lettura748 parole
Risposta diretta

La custodia cautelare in carcere non può essere disposta quando la persona è affetta da una malattia particolarmente grave, incompatibile con lo stato di detenzione o che comunque non consente adeguate cure in ambito carcerario (art. 275, comma 4-bis, c.p.p.). Nei casi di infermità di mente il giudice può disporre la custodia in luogo di cura ai sensi dell'art. 286 c.p.p.

Che cosa significa incompatibilità

Non basta essere malati. Il giudizio richiesto è di natura comparativa: si valuta se le cure necessarie possano essere assicurate all'interno dell'istituto o presso strutture ospedaliere convenzionate, e se la permanenza in detenzione comprometta il diritto alla salute in modo non altrimenti evitabile.

La valutazione considera anche l'aspettativa di efficacia delle terapie, la necessità di controlli frequenti o urgenti, l'esistenza di un reparto attrezzato nell'istituto e le condizioni concrete della sede detentiva. È un accertamento tecnico, che il giudice compie di regola disponendo una perizia.

Le disposizioni applicabili

SituazioneRegolaNorma
Malattia particolarmente grave incompatibile con la detenzioneNon può essere disposta la custodia in carcereart. 275 co. 4-bis c.p.p.
Infermità di menteCustodia in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedalieroart. 286 c.p.p.
Persona ultrasettantenneCustodia in carcere solo per esigenze di eccezionale rilevanzaart. 275 co. 4 c.p.p.
Domiciliari in luogo di curaEsecuzione presso struttura sanitaria pubblicaart. 284 co. 1 c.p.p.
Tossicodipendenza con programma terapeuticoArresti domiciliari presso struttura autorizzataart. 89 d.P.R. 309/1990
Differimento dell'esecuzione della penaIstituto distinto, operante dopo la condanna definitivaartt. 146 e 147 c.p.

Che cosa serve davvero

La richiesta si vince o si perde sulla documentazione. Un certificato generico che attesti una patologia non produce effetti: serve materiale che consenta al giudice di compiere il giudizio comparativo.

  • Relazione specialistica aggiornata, con diagnosi, stadio della malattia e piano terapeutico.
  • Indicazione delle cure necessarie e della loro frequenza, con specificazione di ciò che richiede una struttura ospedaliera.
  • Documentazione del servizio sanitario dell'istituto, che spesso è l'elemento più efficace perché proviene dall'interno.
  • Disponibilità della struttura che accoglierebbe la persona, se si chiede la custodia in luogo di cura.
  • Storia clinica anteriore alla detenzione, che esclude la strumentalità della prospettazione.

La richiesta di perizia va formulata espressamente: il giudice non è tenuto a disporla d'ufficio, e un rigetto motivato sulla base della sola documentazione di parte è più difficile da ribaltare.

Fase cautelare e fase esecutiva non sono la stessa cosa

È una confusione frequente. Prima della condanna definitiva si opera sul terreno cautelare, con gli strumenti degli artt. 275 e 286 c.p.p. e con l'istanza di revoca o sostituzione. Dopo la condanna definitiva si opera sul terreno esecutivo, con il differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena e con la detenzione domiciliare.

Sono binari distinti, con giudici diversi e presupposti diversi. Chi si trova in custodia cautelare deve rivolgersi al giudice che procede, non al tribunale di sorveglianza. Gli strumenti della fase cautelare sono descritti nella guida sulla sostituzione della misura.

L'urgenza va rappresentata come tale

Quando la condizione clinica è in evoluzione, l'istanza deve indicarlo espressamente e chiedere una trattazione anticipata. Nei casi più gravi si può sollecitare un provvedimento provvisorio in attesa dell'esito degli accertamenti peritali: la salute non attende i tempi ordinari del procedimento, e questo va detto al giudice in modo documentato.

Domande frequenti

Basta essere malati per uscire dal carcere?

No. Serve che la malattia sia particolarmente grave e incompatibile con lo stato di detenzione, o che non consenta adeguate cure in ambito carcerario.

Chi decide se le condizioni sono incompatibili?

Il giudice che procede, di regola sulla base di una perizia che va chiesta espressamente nell'istanza.

Che differenza c'è con il differimento della pena?

Il differimento degli artt. 146 e 147 c.p. opera dopo la condanna definitiva ed è di competenza del tribunale di sorveglianza; in fase cautelare si applicano gli artt. 275 e 286 c.p.p.

Si può essere ricoverati restando in misura cautelare?

Sì: gli arresti domiciliari possono essere eseguiti in un luogo pubblico di cura o assistenza, e per l'infermità di mente è prevista la custodia in idonea struttura del servizio psichiatrico.

Se la situazione è urgente

Se un familiare detenuto ha un problema di salute serio, la documentazione del servizio sanitario dell'istituto va richiesta subito. Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale, anche di notte e nei festivi.

Fonti normative e giurisprudenziali

I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.

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