Mio figlio minorenne è stato arrestato: cosa succede
Nel processo minorile la custodia cautelare in carcere è l'ultima delle possibilità: il d.P.R. 448/1988 prevede una scala di misure che parte dalle prescrizioni e passa per la permanenza in casa e il collocamento in comunità. Il decreto Caivano, convertito nella legge 159/2023, ha però abbassato le soglie di pena richieste per l'arresto, il fermo e la custodia cautelare.
La scala delle misure
| Misura | Contenuto | Norma |
|---|---|---|
| Prescrizioni | Impegni relativi ad attività di studio, lavoro o altre utili al recupero | art. 20 d.P.R. 448/1988 |
| Permanenza in casa | Obbligo di restare presso l'abitazione familiare | art. 21 d.P.R. 448/1988 |
| Collocamento in comunità | Inserimento in struttura autorizzata con prescrizioni | art. 22 d.P.R. 448/1988 |
| Custodia cautelare | Ultima possibilità, per i delitti più gravi | art. 23 d.P.R. 448/1988 |
| Accompagnamento in flagranza | Fino a dodici ore, per la consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale | art. 18-bis d.P.R. 448/1988 |
| Principio di minima offensività | Le misure non sono mai obbligatorie e restano affidate al giudice minorile | d.P.R. 448/1988 |
Che cosa ha cambiato il decreto Caivano
Il decreto-legge 123/2023, convertito nella legge 13 novembre 2023 n. 159, è intervenuto su più fronti. Le soglie sono state modificate: la pena massima richiesta per il fermo, l'arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di quattordici anni è scesa da nove a sei anni; per le misure diverse dalla custodia è scesa da cinque a quattro anni; per l'accompagnamento del minorenne colto in flagranza è scesa da cinque a tre anni.
Sono state inoltre estese ai minorenni misure di prevenzione e amministrative in precedenza riservate agli adulti, ed è stato introdotto un ammonimento del questore per i minori fra i dodici e i quattordici anni che commettono delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni: non essendo imputabili, vengono convocati con un genitore, al quale può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Il percorso di rieducazione del minore
Lo stesso intervento ha introdotto l'art. 27-bis del d.P.R. 448/1988: per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o con pena pecuniaria, il pubblico ministero può notificare al minore e a chi esercita la responsabilità genitoriale un'istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata all'accesso a un percorso di rieducazione.
È uno strumento nuovo, che si affianca alla messa alla prova e alla dichiarazione di irrilevanza del fatto e va valutato in concreto: la scelta fra le diverse vie deflattive dipende dal fatto, dall'età e dalla situazione personale, come descritto nella guida sulla messa alla prova minorile.
Che cosa fare nelle prime ore
- Nominare subito il difensore: il prossimo congiunto può farlo ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.p.
- Verificare dove si trova il ragazzo: l'accompagnamento in flagranza non può superare le dodici ore e si conclude con la consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale.
- Attivare i servizi: l'ufficio di servizio sociale per i minorenni entra nel procedimento fin dall'inizio e la sua relazione pesa su ogni decisione.
- Predisporre la disponibilità familiare, perché la permanenza in casa presuppone un contesto in grado di garantire il rispetto delle prescrizioni.
- Non minimizzare né drammatizzare davanti agli operatori: l'atteggiamento della famiglia entra nella valutazione.
Domande frequenti
Un minorenne può finire in carcere?
La custodia cautelare è l'ultima possibilità e riguarda i delitti più gravi: la scala parte dalle prescrizioni e passa per la permanenza in casa e il collocamento in comunità.
Che cosa è cambiato con il decreto Caivano?
Sono state abbassate le soglie di pena per fermo, arresto e custodia cautelare da nove a sei anni, e per le altre misure da cinque a quattro.
Mio figlio ha meno di quattordici anni: non è imputabile, quindi nulla?
Non è imputabile, ma può essere destinatario dell'ammonimento del questore, e al genitore può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
Quanto può essere trattenuto in flagranza?
Non oltre dodici ore, per il tempo strettamente necessario alla consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Se la situazione è urgente
Se un minorenne è stato fermato, i tempi si contano in ore e la nomina del difensore può farla un genitore. Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale, anche di notte e nei festivi.
Fonti normative e giurisprudenziali
I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.
- Codice di procedura penaleNormattiva — testo ufficiale
- Consiglio Nazionale ForenseDeontologia e parametri forensi
