Roma — Via Avicenna 97, 00146 · Milano · Napoliavvmassimoromano@gmail.com
Consulenza h24+39 335 669 3954

Mio figlio minorenne è stato arrestato: cosa succede

Aggiornato il 4 min di lettura744 parole
Risposta diretta

Nel processo minorile la custodia cautelare in carcere è l'ultima delle possibilità: il d.P.R. 448/1988 prevede una scala di misure che parte dalle prescrizioni e passa per la permanenza in casa e il collocamento in comunità. Il decreto Caivano, convertito nella legge 159/2023, ha però abbassato le soglie di pena richieste per l'arresto, il fermo e la custodia cautelare.

La scala delle misure

MisuraContenutoNorma
PrescrizioniImpegni relativi ad attività di studio, lavoro o altre utili al recuperoart. 20 d.P.R. 448/1988
Permanenza in casaObbligo di restare presso l'abitazione familiareart. 21 d.P.R. 448/1988
Collocamento in comunitàInserimento in struttura autorizzata con prescrizioniart. 22 d.P.R. 448/1988
Custodia cautelareUltima possibilità, per i delitti più graviart. 23 d.P.R. 448/1988
Accompagnamento in flagranzaFino a dodici ore, per la consegna a chi esercita la responsabilità genitorialeart. 18-bis d.P.R. 448/1988
Principio di minima offensivitàLe misure non sono mai obbligatorie e restano affidate al giudice minoriled.P.R. 448/1988

Che cosa ha cambiato il decreto Caivano

Il decreto-legge 123/2023, convertito nella legge 13 novembre 2023 n. 159, è intervenuto su più fronti. Le soglie sono state modificate: la pena massima richiesta per il fermo, l'arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di quattordici anni è scesa da nove a sei anni; per le misure diverse dalla custodia è scesa da cinque a quattro anni; per l'accompagnamento del minorenne colto in flagranza è scesa da cinque a tre anni.

Sono state inoltre estese ai minorenni misure di prevenzione e amministrative in precedenza riservate agli adulti, ed è stato introdotto un ammonimento del questore per i minori fra i dodici e i quattordici anni che commettono delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni: non essendo imputabili, vengono convocati con un genitore, al quale può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Il percorso di rieducazione del minore

Lo stesso intervento ha introdotto l'art. 27-bis del d.P.R. 448/1988: per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o con pena pecuniaria, il pubblico ministero può notificare al minore e a chi esercita la responsabilità genitoriale un'istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata all'accesso a un percorso di rieducazione.

È uno strumento nuovo, che si affianca alla messa alla prova e alla dichiarazione di irrilevanza del fatto e va valutato in concreto: la scelta fra le diverse vie deflattive dipende dal fatto, dall'età e dalla situazione personale, come descritto nella guida sulla messa alla prova minorile.

Che cosa fare nelle prime ore

  • Nominare subito il difensore: il prossimo congiunto può farlo ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.p.
  • Verificare dove si trova il ragazzo: l'accompagnamento in flagranza non può superare le dodici ore e si conclude con la consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale.
  • Attivare i servizi: l'ufficio di servizio sociale per i minorenni entra nel procedimento fin dall'inizio e la sua relazione pesa su ogni decisione.
  • Predisporre la disponibilità familiare, perché la permanenza in casa presuppone un contesto in grado di garantire il rispetto delle prescrizioni.
  • Non minimizzare né drammatizzare davanti agli operatori: l'atteggiamento della famiglia entra nella valutazione.

Domande frequenti

Un minorenne può finire in carcere?

La custodia cautelare è l'ultima possibilità e riguarda i delitti più gravi: la scala parte dalle prescrizioni e passa per la permanenza in casa e il collocamento in comunità.

Che cosa è cambiato con il decreto Caivano?

Sono state abbassate le soglie di pena per fermo, arresto e custodia cautelare da nove a sei anni, e per le altre misure da cinque a quattro.

Mio figlio ha meno di quattordici anni: non è imputabile, quindi nulla?

Non è imputabile, ma può essere destinatario dell'ammonimento del questore, e al genitore può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.

Quanto può essere trattenuto in flagranza?

Non oltre dodici ore, per il tempo strettamente necessario alla consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Se la situazione è urgente

Se un minorenne è stato fermato, i tempi si contano in ore e la nomina del difensore può farla un genitore. Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale, anche di notte e nei festivi.

Fonti normative e giurisprudenziali

I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.

WhatsAppChiama ora
Scrivimi su WhatsApp