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Gratuito patrocinio: come si presenta la domanda

Aggiornato il 3 min di lettura695 parole
Risposta diretta

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta in carta libera, con l'indicazione del processo, delle generalità dell'interessato e dei componenti del nucleo familiare, e con l'autocertificazione dei redditi (art. 79 d.P.R. 115/2002). Va sottoscritta dall'interessato e può essere depositata in ogni stato e grado del processo.

I due requisiti

Il primo è reddituale: il limite è fissato dall'art. 76 del d.P.R. 115/2002 e aggiornato ogni due anni con decreto ministeriale. Il valore in vigore è di 13.659,64 euro di reddito imponibile annuo, stabilito dal decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2025. Nel penale il limite si eleva di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente.

Il secondo è la non manifesta infondatezza delle ragioni, che nel processo penale opera in modo diverso rispetto al civile: all'imputato l'ammissione non può essere negata per questo motivo, mentre alla parte civile la valutazione si applica.

Che cosa deve contenere l'istanza

ElementoRegolaNorma
FormaCarta libera, sottoscritta dall'interessatoart. 78 d.P.R. 115/2002
Indicazione del processoEstremi del procedimento e ufficio giudiziarioart. 79 co. 1 lett. a) d.P.R. 115/2002
Generalità e codice fiscaleDell'interessato e dei componenti del nucleoart. 79 co. 1 lett. b) d.P.R. 115/2002
Autocertificazione dei redditiSussistenza delle condizioni di reddito, con impegno a comunicare le variazioniart. 79 co. 1 lett. c) e d) d.P.R. 115/2002
Redditi prodotti all'esteroCertificazione dell'autorità consolare per i cittadini di Stati non UEart. 79 co. 2 d.P.R. 115/2002
Nomina del difensoreScelto fra gli iscritti negli elenchi dei Consigli dell'Ordineart. 80 d.P.R. 115/2002

La scelta del difensore

Il beneficio non impone di accettare un difensore assegnato: si sceglie fra i professionisti iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, tenuti dai Consigli dell'Ordine. La verifica dell'iscrizione va fatta prima, perché il difensore non iscritto non può essere liquidato dallo Stato.

Chi ha già un difensore di fiducia non iscritto ha due strade: verificare la disponibilità del professionista a iscriversi, oppure valutare con lui una diversa organizzazione della difesa. È un tema da affrontare all'inizio e non a procedimento avviato.

Quando presentarla e chi decide

La domanda si può presentare in ogni stato e grado del processo e i suoi effetti si producono dal momento in cui è depositata: le attività svolte prima non sono coperte. È quindi un errore comune attendere l'udienza per depositarla, perché la fase delle indagini resta scoperta.

Decide il magistrato che procede, con decreto. In caso di rigetto l'interessato può proporre ricorso nei termini e nelle forme previsti dal d.P.R. 115/2002, e può comunque riproporre l'istanza se le condizioni mutano.

Chi ha redditi o beni all'estero

Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea l'istanza deve essere corredata da una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto dichiarato relativamente ai redditi prodotti all'estero. In caso di impossibilità la certificazione può essere sostituita da un'autocertificazione, nei casi e alle condizioni previsti dalla norma.

È l'adempimento che fa dichiarare inammissibili molte istanze, e va avviato subito perché i tempi consolari non sono brevi. Le conseguenze di una dichiarazione incompleta sono descritte nella guida sulla revoca del patrocinio.

Domande frequenti

Qual è il limite di reddito?

13.659,64 euro di reddito imponibile annuo, secondo il decreto ministeriale del 22 aprile 2025. Nel penale il limite si eleva di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.

Posso scegliere l'avvocato?

Sì, purché sia iscritto negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato tenuti dai Consigli dell'Ordine.

Da quando vale l'ammissione?

Dal momento in cui la domanda è depositata: le attività svolte prima non sono coperte.

Sono cittadino extracomunitario: serve altro?

Occorre la certificazione dell'autorità consolare sui redditi prodotti all'estero, salvo i casi in cui la norma consente di sostituirla con un'autocertificazione.

Se la situazione è urgente

Se il procedimento è già iniziato, la domanda va depositata subito: copre solo le attività successive. Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale.

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