Reati contro gli animali: cosa è cambiato dal 2025
La legge 6 giugno 2025 n. 82, in vigore dal 1° luglio 2025, ha riscritto la disciplina dei reati contro gli animali. Il titolo IX-bis del codice penale non si chiama più «dei delitti contro il sentimento per gli animali» ma «dei delitti contro gli animali»: il bene tutelato è l'animale stesso. Le pene sono aumentate, la multa non è più alternativa alla reclusione per il maltrattamento, ed è stata introdotta la responsabilità dell'ente.
Un cambio di prospettiva, non solo di pene
La modifica della rubrica del titolo non è cosmetica. Finché il bene giuridico era il sentimento umano per gli animali, l'offesa si misurava sulla sensibilità collettiva; ora l'animale è considerato vittima diretta del reato. Il riferimento sistematico è la riforma dell'art. 9 della Costituzione, che ha attribuito alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali.
Sul piano pratico questo si traduce in una maggiore autonomia della tutela, in strumenti processuali nuovi e in un trattamento sanzionatorio che non consente più di chiudere la vicenda con il solo pagamento di una somma.
Le nuove cornici
| Fattispecie | Pena dopo la riforma | Norma |
|---|---|---|
| Uccisione di animali | Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 5.000 a 30.000 euro | art. 544-bis c.p. |
| Uccisione con sevizie o sofferenze prolungate | Reclusione da uno a quattro anni e multa da 10.000 a 60.000 euro | art. 544-bis c.p. |
| Maltrattamento di animali | Reclusione da sei mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro | art. 544-ter c.p. |
| Uccisione o danneggiamento di animali altrui | Reclusione da uno a quattro anni | art. 638 c.p. |
| Circostanze aggravanti | Aumento fino a un terzo: presenza di minori, più animali, diffusione telematica del fatto | art. 544-septies c.p. |
| Responsabilità dell'ente | Sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote | art. 25-undevicies d.lgs. 231/2001 |
Il dato che cambia di più la prospettiva difensiva è che per il maltrattamento la multa non è più alternativa alla reclusione ma si aggiunge ad essa. Prima si poteva definire la vicenda con una sanzione pecuniaria; oggi la pena detentiva è sempre in gioco, con tutto ciò che ne consegue sul piano delle misure e delle preclusioni.
L'aggravante della diffusione telematica
Il nuovo art. 544-septies c.p. prevede l'aumento di pena, fra l'altro, quando l'autore diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso. È una previsione pensata per i contenuti pubblicati sui social, e va letta insieme all'aggravante della presenza di minori e a quella dei fatti commessi nei confronti di più animali.
Sequestro, affido e misure di prevenzione
- È stato introdotto nel codice di procedura penale l'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca, con possibile destinazione ad associazioni o enti individuati con decreto ministeriale, o a persone fisiche.
- Alle associazioni affidatarie è riconosciuta la legittimazione a chiedere il riesame del sequestro.
- È previsto il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nel corso del procedimento, fino alla sentenza definitiva.
- Le misure di prevenzione del codice antimafia si applicano a chi risulti abitualmente dedito ai delitti in materia di spettacoli vietati e combattimenti fra animali.
Che cosa si verifica in un procedimento del genere
Il maltrattamento richiede la sottoposizione dell'animale a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, oppure la somministrazione di sostanze stupefacenti o di trattamenti dannosi. Non ogni condotta inadeguata integra il reato: la linea passa dall'accertamento veterinario, che è il documento decisivo, e dalla riconducibilità della sofferenza alla condotta contestata.
Nei procedimenti nati da segnalazioni su animali d'affezione la contestazione si accompagna spesso al sequestro immediato: l'impugnazione davanti al tribunale del riesame ha termine di dieci giorni dall'esecuzione.
Domande frequenti
Che cosa cambia dal 1° luglio 2025?
Le pene per uccisione e maltrattamento sono aumentate, per il maltrattamento la multa si aggiunge alla reclusione invece di sostituirla, sono state introdotte nuove aggravanti e la responsabilità dell'ente.
Quanto si rischia per maltrattamento di animali?
La reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, secondo l'art. 544-ter c.p. come modificato dalla legge 82/2025.
Pubblicare il video aggrava la posizione?
Sì. Il nuovo art. 544-septies c.p. prevede l'aumento di pena quando l'autore diffonde con strumenti informatici o telematici immagini o video del fatto.
Mi hanno sequestrato il cane: posso oppormi?
Sì, con richiesta di riesame al tribunale entro dieci giorni dall'esecuzione del sequestro.
Se la situazione è urgente
Se è stato eseguito un sequestro di animali, il termine per il riesame decorre dall'esecuzione ed è di dieci giorni. Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale.
Fonti normative e giurisprudenziali
I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.
- Codice di procedura penaleNormattiva — testo ufficiale
- Codice penaleNormattiva — testo ufficiale
- D.P.R. 309/1990 — Testo unico stupefacentiNormattiva — testo ufficiale
- D.Lgs. 231/2001 — Responsabilità degli entiNormattiva — testo ufficiale
- D.Lgs. 159/2011 — Codice antimafiaNormattiva — testo ufficiale
- Costituzione della Repubblica ItalianaNormattiva — testo ufficiale
- Convenzione europea dei diritti dell'uomoNormattiva — testo ufficiale
- Consiglio Nazionale ForenseDeontologia e parametri forensi
