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Reati informatici: accesso abusivo, frode, truffa online, deepfake

Aggiornato il 3 min di lettura508 parole
Risposta diretta

Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale è disciplinata dall'art. 612-quater c.p.. La pena prevista per la fattispecie base è la reclusione da 1 a 5 anni. Procedibilità: a querela della persona offesa; d'ufficio nei casi previsti dalla norma. Il punto decisivo in difesa è l'accertamento tecnico sulla natura artificiale del contenuto e sull'attribuibilità della diffusione.

Quadro normativo applicabile

La disciplina è contenuta nell'art. 612-quater c.p., rubricato «Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale». Fonte: Codice penale, art. 612-quater, introdotto dalla legge 23 settembre 2025, n. 132.

Procedibilità: a querela della persona offesa; d'ufficio nei casi previsti dalla norma. Giudice competente: tribunale monocratico.

Il trattamento sanzionatorio

L'art. 612-quater c.p. punisce il fatto con la reclusione da 1 a 5 anni.

Sintesi del trattamento sanzionatorio
VoceContenuto
Normaart. 612-quater c.p.
Pena della fattispecie basereclusione da 1 a 5 anni
Procedibilitàa querela della persona offesa; d'ufficio nei casi previsti dalla norma
Giudice competentetribunale monocratico

Dove la difesa può incidere

Il punto su cui si gioca la difesa è l'accertamento tecnico sulla natura artificiale del contenuto e sull'attribuibilità della diffusione, che passa da una consulenza informatico-forense sulla catena di custodia digitale.

Da qui discendono le verifiche preliminari sul fascicolo: quale comma è stato contestato, se la qualificazione giuridica regge alla luce degli elementi raccolti, se gli atti di indagine sono stati compiuti con le garanzie previste e se vi sono elementi da acquisire con indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.

Come si sviluppa il procedimento

Il percorso è quello ordinario del codice di procedura penale, ma i punti in cui la difesa può incidere sono pochi e collocati presto.

Fasi e finestre difensive
FaseChe cosa accadeNorma
Iscrizione della notizia di reatoDecorrono i termini di indagineartt. 335 e 405 c.p.p.
Informazione di garanziaNomina del difensore e accesso agli atti compiutiartt. 369 e 369-bis c.p.p.
Indagini difensiveColloqui, dichiarazioni scritte, accertamenti tecnici di parteartt. 391-bis e ss. c.p.p.
Avviso di conclusione delle indaginiVenti giorni per memorie, documenti e richiesta di interrogatorioart. 415-bis c.p.p.
Udienza preliminareScelta dei riti alternativiartt. 416, 438 e 444 c.p.p.
DibattimentoFormazione della prova nel contraddittorioartt. 496 e ss. c.p.p.
ImpugnazioniAppello e ricorso per cassazioneartt. 593 e 606 c.p.p.

Termini e prescrizione

Il tempo necessario a prescrivere corrisponde al massimo della pena edittale prevista dall'art. 612-quater c.p., e comunque non è inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni (art. 157 c.p.). Gli atti interruttivi elencati dall'art. 160 c.p. fanno decorrere un nuovo termine, che non può comunque superare gli aumenti massimi dell'art. 161.

Per i fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado; nei gradi di impugnazione opera invece l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio, introdotta dall'art. 344-bis c.p.p. La regola applicabile dipende quindi dalla data del fatto, ed è la prima verifica da fare sul fascicolo.

Il reato è procedibile d'ufficio o a querela?

Procedibilità: a querela della persona offesa; d'ufficio nei casi previsti dalla norma. Il giudice competente è: tribunale monocratico.

Qual è il primo punto da verificare in difesa?

L'accertamento tecnico sulla natura artificiale del contenuto e sull'attribuibilità della diffusione, che passa da una consulenza informatico-forense sulla catena di custodia digitale. È la verifica che orienta tutte le altre.

Dove si trova il testo della norma?

Il riferimento è: Codice penale, art. 612-quater, introdotto dalla legge 23 settembre 2025, n. 132. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.

Fattispecie e pene

ElementoRegolaNorma
Accesso abusivo a sistema informaticoFino a 3 anniart. 615-ter c.p.
Detenzione di codici di accessoFino a 2 anniart. 615-quater c.p.
Danneggiamento di sistemi informaticiDa 1 a 5 anniart. 635-quater c.p.
Frode informaticaDa 6 mesi a 3 anniart. 640-ter c.p.
Truffa aggravata onlineDa 1 a 5 anniart. 640 c.2 c.p.
Diffusione illecita di immagini sessualiDa 1 a 6 anniart. 612-ter c.p.
Sostituzione di personaFino a 1 annoart. 494 c.p.

La prova digitale

ElementoRegolaNorma
AcquisizioneDeve garantire integrità e non alterazioneart. 244 c.2 c.p.p.
Accertamento tecnico irripetibileCon avviso al difensoreart. 360 c.p.p.
Copia forenseHash di verifica sulla copiaprassi tecnica consolidata
Indirizzo IPIndividua la linea, non la personaquestione difensiva ricorrente
InutilizzabilitàSe acquisita in violazione di leggeart. 191 c.p.p.

Se la situazione è urgente

I termini della fase cautelare si misurano in ore. Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale, anche di notte e nei festivi.

Approfondimenti collegati

Fonti normative e giurisprudenziali

I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.

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