Tabulati telefonici: chi può chiederli e per quali reati
I dati del traffico telefonico e telematico si acquisiscono solo con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, e solo per reati puniti con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, oltre alle ipotesi di minaccia e molestia col mezzo del telefono quando il fatto è grave (art. 132 d.lgs. 196/2003).
Che cosa è cambiato nel 2021
Fino al 2021 i tabulati erano acquisiti con decreto del pubblico ministero. Il decreto-legge 30 settembre 2021 n. 132, convertito nella legge 178/2021, ha spostato la competenza al giudice e ha introdotto una soglia di gravità, in attuazione dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla conservazione e sull'accesso ai dati di traffico.
È una modifica che ha effetti retroattivi limitati e che ha generato un contenzioso significativo sui dati acquisiti prima della riforma: un profilo che va verificato quando il fascicolo contiene tabulati risalenti.
Che cosa contengono e che cosa no
| Dato | Contenuto | Nota |
|---|---|---|
| Traffico telefonico | Numeri chiamanti e chiamati, data, ora, durata | Non il contenuto della conversazione |
| Traffico telematico | Connessioni, indirizzi IP assegnati, tempi | Non il contenuto della navigazione |
| Dati di localizzazione | Celle agganciate dal dispositivo | Consentono di ricostruire spostamenti approssimativi |
| Conservazione del traffico telefonico | Ventiquattro mesi | art. 132 d.lgs. 196/2003 |
| Conservazione del traffico telematico | Dodici mesi | art. 132 d.lgs. 196/2003 |
| Chiamate senza risposta | Trenta giorni | art. 132 d.lgs. 196/2003 |
La distinzione fra dato esterno e contenuto è la chiave: i tabulati dicono chi ha chiamato chi e da dove, non che cosa è stato detto. Per il contenuto serve l'intercettazione, con presupposti molto più stringenti.
I tabulati come strumento di difesa
È l'aspetto meno sfruttato della norma. Anche il difensore può presentare istanza al giudice per l'acquisizione dei dati relativi al proprio assistito: è uno strumento di prova a discarico che consente, per esempio, di dimostrare la presenza in un luogo diverso da quello del fatto o l'assenza dei contatti che l'accusa presuppone.
L'istanza va presentata presto, perché i dati si cancellano alla scadenza dei termini di conservazione: dodici mesi per il traffico telematico sono un tempo breve rispetto alla durata media di un'indagine. Le altre attività difensive sono descritte nella guida su investigazioni difensive e consulenze tecniche.
I limiti della prova per celle
La localizzazione ricavata dalle celle non è una posizione puntuale: indica quale antenna ha servito il dispositivo, con un margine che varia da poche centinaia di metri in area urbana a diversi chilometri in area extraurbana. Sovrapposizioni, riorientamenti dell'antenna e condizioni di carico della rete incidono sul risultato.
Trattare un tabulato come una traccia GPS è un errore ricorrente nelle ricostruzioni accusatorie, e la consulenza tecnica di parte è spesso l'unico modo per riportare il dato alla sua reale portata dimostrativa.
Domande frequenti
Chi autorizza l'acquisizione dei tabulati?
Il giudice, con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore: dal 2021 non basta più il decreto del pubblico ministero.
Per quali reati si possono chiedere?
Per reati puniti con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, oltre alle ipotesi di minaccia e molestia col telefono quando il fatto è grave.
I tabulati contengono le conversazioni?
No. Contengono i dati esterni: numeri, data, ora, durata, celle. Per il contenuto serve l'intercettazione.
Per quanto tempo restano disponibili?
Ventiquattro mesi per il traffico telefonico, dodici per quello telematico, trenta giorni per le chiamate senza risposta.
Se la situazione è urgente
Se esistono dati di traffico utili alla difesa, l'istanza va presentata prima che i termini di conservazione scadano. Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale.
