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Uscire dal carcere con l'espulsione: l'art. 16 comma 5

Aggiornato il 4 min di lettura713 parole
Risposta diretta

L'art. 16, comma 5, del d.lgs. 286/1998 consente al magistrato di sorveglianza di disporre l'espulsione dello straniero che deve scontare una pena, anche residua, non superiore a due anni. La misura è preclusa per una serie di reati e nei casi di divieto dell'art. 19. La pena si estingue dopo dieci anni dall'esecuzione, se non vi è stato rientro illegittimo.

Non è la stessa cosa della sanzione sostitutiva

Le due misure hanno lo stesso numero di articolo e conseguenze molto diverse. La sanzione sostitutiva del primo comma è disposta dal giudice della cognizione con la sentenza; la misura alternativa del quinto comma è disposta dal magistrato di sorveglianza quando la pena è già in esecuzione.

Cambia anche il presupposto: nel primo caso si guarda alla pena da irrogare, nel secondo alla pena ancora da scontare. Chi ha una condanna definitiva e un residuo contenuto rientra nel secondo scenario, anche se in sentenza nulla era stato disposto.

Presupposti e preclusioni

ElementoRegolaNorma
Pena residuaNon superiore a due anniart. 16 co. 5 d.lgs. 286/1998
Condizione soggettivaSituazioni di irregolarità del soggiornoart. 13 co. 2 d.lgs. 286/1998
Reati che precludonoDelitti in materia di traffico e sfruttamento di stranieriart. 12 co. 1, 3, 3-bis e 3-ter d.lgs. 286/1998
Ulteriori preclusioniDelitti dell'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., con le eccezioni previsteart. 16 co. 5 d.lgs. 286/1998
Divieti assolutiCasi di vulnerabilità e rischio di persecuzioneart. 19 d.lgs. 286/1998
Estinzione della penaDecorsi dieci anni dall'esecuzione, salvo rientro illegittimoart. 16 co. 8 d.lgs. 286/1998

Una misura formalmente amministrativa

Nonostante sia disposta dal magistrato di sorveglianza e incida sull'esecuzione della pena, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ne ha ripetutamente affermato la natura sostanzialmente amministrativa, richiamando il rinvio interno alle condizioni dell'espulsione amministrativa e ai divieti dell'art. 19.

La qualificazione non è una disquisizione teorica: incide sui rimedi esperibili e sul modo in cui la misura va contestata. È un profilo su cui vale la pena impostare la difesa con precisione, perché sbagliare strumento significa perdere il rimedio.

L'estinzione della pena dopo dieci anni

Il comma 8 prevede che la pena si estingua alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In quel caso lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

Significa che la posizione resta aperta per un decennio. Chi valuta questa strada deve saperlo: l'espulsione non chiude la vicenda, la sospende a una condizione che va rispettata a lungo.

Che cosa si contesta

  • Il calcolo del residuo, che deve tenere conto della liberazione anticipata e del presofferto.
  • Le preclusioni oggettive, che vanno verificate capo per capo e non sul titolo complessivo.
  • I divieti dell'art. 19, con particolare attenzione alle condizioni di salute, alla vita familiare e al rischio nel Paese di destinazione.
  • L'esistenza di alternative: affidamento in prova, detenzione domiciliare e altre misure dell'ordinamento penitenziario, che non comportano l'allontanamento.

Il confronto con la misura disposta in sentenza è nella guida sull'espulsione come sanzione sostitutiva; sulle conseguenze per il titolo di soggiorno si veda la guida su permesso di soggiorno e condanna penale.

Domande frequenti

Chi dispone l'espulsione alternativa?

Il magistrato di sorveglianza, quando la pena da scontare, anche residua, non supera i due anni.

Per quali reati non si può ottenere?

È preclusa per i delitti in materia di traffico e sfruttamento di stranieri e per i delitti dell'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., con le eccezioni previste dalla norma.

La pena si estingue davvero?

Sì, decorsi dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, a condizione che non vi sia stato rientro illegittimo nel territorio dello Stato.

Posso preferire una misura alternativa ordinaria?

Le misure dell'ordinamento penitenziario non comportano l'allontanamento: la scelta va valutata sul progetto di vita, non solo sull'uscita dal carcere.

Se la situazione è urgente

Se il residuo di pena si sta avvicinando ai due anni, la verifica delle preclusioni e delle alternative va fatta prima che la procedura si avvii. Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale.

Fonti normative e giurisprudenziali

I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.

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