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Espulsione al posto della pena: l'art. 16 comma 1

Aggiornato il 4 min di lettura771 parole
Risposta diretta

L'art. 16, comma 1, del d.lgs. 286/1998 consente al giudice, con la sentenza di condanna per un reato non colposo o con l'applicazione della pena su richiesta, di sostituire la pena detentiva entro il limite di due anni con l'espulsione, quando non ricorrono le condizioni per la sospensione condizionale. L'espulsione comporta il divieto di reingresso per un periodo non inferiore a cinque anni.

Quando si applica

PresuppostoContenutoNorma
Condizione soggettivaStraniero che si trovi in una delle situazioni di irregolarità del soggiornoart. 13 co. 2 d.lgs. 286/1998
Tipo di decisioneCondanna per reato non colposo o applicazione della pena su richiestaart. 16 co. 1 d.lgs. 286/1998
Limite di penaPena detentiva da irrogare entro due anniart. 16 co. 1 d.lgs. 286/1998
Sospensione condizionaleNon devono ricorrerne le condizioniart. 163 c.p.
Cause ostative all'esecuzioneLe situazioni che impediscono l'accompagnamento immediatoart. 14 co. 1 d.lgs. 286/1998
Divieto di reingressoPeriodo non inferiore a cinque anniart. 16 co. 1 d.lgs. 286/1998

L'espulsione così disposta è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera anche se la sentenza non è irrevocabile: è un effetto che sorprende, perché anticipa l'esecuzione rispetto al passaggio in giudicato.

Conviene chiederla?

La risposta dipende dal progetto di vita della persona, non dal calcolo penale. Chi non ha radicamento in Italia e affronta una pena detentiva breve trova nella sostituzione una via d'uscita dal carcere; chi ha famiglia, lavoro o figli minori sul territorio subisce una conseguenza più pesante della pena che evita.

Vanno considerati in particolare tre elementi: la durata del divieto di reingresso, gli effetti su eventuali procedure di regolarizzazione in corso, e la posizione dei familiari conviventi. La valutazione va fatta prima della sentenza, perché dopo lo spazio si restringe.

I casi in cui non si può disporre

La sostituzione non si applica nei casi indicati dall'art. 19 del testo unico, che vieta l'espulsione e il respingimento in una serie di situazioni: rischio di persecuzione, minore età, stato di gravidanza e periodo successivo al parto, gravi condizioni di salute, convivenza con familiari italiani nei limiti previsti.

Sono cause ostative che vanno rappresentate al giudice con documentazione: il divieto non opera d'ufficio se le circostanze non emergono dagli atti. È la ragione per cui la posizione familiare e sanitaria va documentata anche quando sembra estranea al merito del procedimento.

Che cosa succede se si rientra prima

Se lo straniero espulso rientra illegalmente prima della scadenza del termine, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente e riprende l'esecuzione della pena. Al ripristino si aggiunge il reato di reingresso, previsto dall'art. 13, comma 13, del testo unico e punito con la reclusione, oltre a una nuova espulsione con accompagnamento immediato.

È un esito che vanifica il vantaggio ottenuto e ne aggiunge uno peggiore: chi accetta la sostituzione deve sapere che il divieto è un impegno effettivo e presidiato penalmente.

Che cosa si può discutere

  • La sussistenza delle condizioni di irregolarità richiamate dall'art. 13, comma 2: se il soggiorno è regolare la sostituzione non si applica.
  • Le cause ostative dell'art. 19, da documentare con certificazioni sanitarie, stato di famiglia, documentazione scolastica dei figli.
  • La preferenza per la sospensione condizionale, quando ne ricorrono le condizioni: è alternativa alla sostituzione e va valutata per prima.
  • La durata del divieto di reingresso, che la legge fissa in misura non inferiore a cinque anni e che il giudice determina in concreto.

La misura gemella prevista per chi sta già scontando una pena è descritta nella guida sull'espulsione come misura alternativa alla detenzione; il quadro generale è nella guida su stranieri e diritto penale.

Domande frequenti

Chi decide la sostituzione della pena con l'espulsione?

Il giudice della cognizione, con la sentenza di condanna o con l'applicazione della pena su richiesta, entro il limite di due anni di pena detentiva.

Per quanto tempo non posso rientrare?

Il divieto di reingresso è di durata non inferiore a cinque anni, determinata in concreto dal giudice.

Vale anche se il soggiorno è regolare?

No. La misura presuppone che ricorra una delle situazioni di irregolarità richiamate dall'art. 13, comma 2, del testo unico.

Che succede se rientro prima?

La sanzione sostitutiva è revocata e riprende l'esecuzione della pena; il reingresso costituisce inoltre un autonomo reato punito con la reclusione.

Se la situazione è urgente

Se l'udienza è già fissata, la posizione familiare e sanitaria va documentata prima della decisione. Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale.

Fonti normative e giurisprudenziali

I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.

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